LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24-03-1994
REGIONE LIGURIA

Nuove norme in materia di randagismo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 9
del 13 aprile 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 (Principi generali)
 1.  La presente legge tutela gli animali d' affezione
e detta norme sulla prevenzione del
randagismo.

 

 

ARTICOLO 2

 (Anagrafe canina)
 1.  In ogni Unità  sanitaria locale è  istituita l' anagrafe
del cane alla quale il proprietario o
il possessore anche a scopo di commercio
nonchè  gli allevatori devono iscrivere il proprio
animale entro i primi tre si di vita o
comunque entro trenta giorni dall' immissione
nella proprietà  o nel possesso e comunicarne
il trasferimento a qualunque titolo,
la scomparsa o la morte entro quindici giorni
dall' evento.

 

 

ARTICOLO 3

 (Obbligo di tatuaggio)
 1.  Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato
da un numero di riconoscimento impresso
mediante tatuaggio indolore sulla parte interna
della coscia destra o su un padiglione
auricolare recante la sigla della provincia ed
una sigla alfanumerica formata da lettere
alfabetiche e numeri oppure mediante eventuali
altri metodi ufficialmente riconosciuti
dal Ministero della sanità  e dalla Regione
stessa.
  Il tatuaggio è  eseguito a cura dei servizi veterinari
delle Unità  sanitarie locali, dei veterinari
delle società  cinofile o delle associazioni
di protezione degli animali o di veterinari
all' uopo autorizzati dalle Unità  sanitarie
locali.  Le spese di tatuaggio per gli interventi
non eseguiti dalle Unità  sanitaria locali
sono a carico dei richiedenti l' intervento.
  3.  I servizi veterinari delle Unità  sanitarie locali
provvedono a trasmettere ai singoli comuni
ricompresi nel territorio di propria competenza
nonchè  ai servizi che gestiscono i
canili e l' accalappiamento cani gli elenchi dei
dati riguardanti cani iscritti all' anagrafe.
  Tali elenchi dovranno essere trasmessi anche
alle Associazioni di protezione animali che
ne facciano richiesta semprechè  gestiscano
strutture di ricovero convenzionate con i
comuni e le comunità  montane.

 

 

ARTICOLO 4

 (Altri obblighi degli allevatori o possessori di
cani a scopo di commercio)
 1.  Gli allevatori o possessori di cani a scopo di
commercio hanno l' obbligo di tenere un apposito
registro di carico e scarico degli animali
non destinato ad altri usi su conforme
modello predisposto dalla Giunta regionale,
rilasciato e vidimato in ogni sua parte dalla
Unità  sanitaria locale competente per territorio.
  2.  La Giunta regionale indica le modalità  per la
tenuta del registro di carico e scarico degli
animali soggetto a periodica verifica da parte
dell' Unità  sanitaria locale competente per
territorio.

 

 

ARTICOLO 5

 (Abbandono di animali e modalità  di ricovero
dei cani)
 1.  E' vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi
altro animale domestico di cui si abbia la
proprietà  od il possesso.
  2.  Nel caso in cui il proprietario o il possessore
intenda rinunciare alla proprietà  o al possesso
del cane, deve darne immediata comunicazione
al servizio veterinario della Unità
sanitaria locale, territorialmente competente,
che dispone il trasferimento dell' animale
nelle strutture di ricovero di cui all' articolo
7.
  3.  I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente
trasferiti alla struttura di ricovero
e sottoposti a visita veterinaria.
  4.  QUalora si tratti di cani regolarmente tatuati,
essi sono restituiti dalla struttura di ricovero
al proprietario o al possessore il quale deve
provvedere al ritiro.
  5.  Sono equiparati all' abbandono, trascorsi
sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento
del cane, il mancato ritiro o la
mancata rinuncia alla proprietà .
  I cani sono reclamati dopo tale termine possono
essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad Associazioni di
protezione animale.
  6.  Le strutture di ricovero di cui all' articolo 7
danno comunicazione dell' avvenuto affidamento
all' Unità  sanitaria locale di residenza
del nuovo proprietario.
  7.  I cani vaganti catturati che risultano non
tatuati nonchè  i cani ospitati presso le strutture
di ricovero devono essere tatuati.
  8.  Il Sindaco, nella sua qualità  di autorità  sanitaria
locale, può  disporre, in caso di maltrattamenti,
che gli animali siano posti in osservazione
per l' accertamento delle condizioni
fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria
e se del caso dispone l' allontanamento
affidandolo alle strutture di ricovero ovvero
alle associazioni di protezione animale
a spese del proprietario.
  9.  Le spese per il ricovero dei cani nonchè  per
gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico
dei proprietari o dei possessori.  ALla fissazione
delle tariffe provvedono i comuni
singoli o associati per il ricovero e la Giunta
regionale per i trattamenti sanitari.

 

 

ARTICOLO 6

 (Competenze dei comuni)
 1.  Ai comuni singoli od associati compete:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei
cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87
del regolamento di polizia veterinaria
approvato con DPR 8 febbraio 1954 nº
320 e comunque quando ricorrono esigenze
sanitarie di profilassi;
  b) il ricovero e la custodia temporanea dei
cani catturati per il tempo necessario alla
restituzione ai proprietari od ai possessori
o all' affidamento ed eventuali richiedenti;
  c) il ricovero e la custodia dei cani per i
quali non è  possibile la restituzione o
l' affidamento.
  2.  I comuni, singoli o associati, anche sulla base
di convenzioni con le Associazioni di protezione
animale promuovono campagne di
sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti
degli animali abbandonati.
  3.  I comuni, singoli o associati e le comunità
montane, provvedono al risanamento, dei
canili esistenti e costruiscono rifugi per i cani
nel rispetto dei criteri stabiliti dall' articolo
9.

 

 

ARTICOLO 7

 (Strutture di ricovero e custodia)
 1.  Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati
dai comuni singoli o associati o dalle
comunità  montane mediante apposite strutture
pubbliche o private convenzionate, sotto
il controllo sanitario del servizio veterinario
dell' Unità  sanitaria locale.
  Alla gestione delle strutture pubbliche possono
partecipare, sulla base di apposite convenzioni,
le associazioni di protezione animale.
  2.  Nelle strutture di ricovero di cui al comma
1 possono essere tenuti in custodia a pagamento
cani di proprietà .
  3.  I soggetti pubblici e privati convenzionati
titolari delle strutture di ricovero e custodia
dei cani devono garantire il servizio di pronto
soccorso e degenza.

 

 

ARTICOLO 8

 (Compiti del servizio veterinario delle Unità
sanitarie locali sulle strutture di ricovero)
 1.  Il servizio veterinario dell' Unità  sanitaria
locale territorialmente competente assicura:
a) il trattamenti profilattico contro la rabbia,
l' echinococcosi e le altre malattie
trasmissibili;
  b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti
catturati che risultano non tatuati nonchè
dei cani ospitati presso le strutture di
ricovero;
  c) gli interventi preventivi e successivi atti
al controllo delle nascite dei cani e gatti
randagi;
  d) il controllo igienico - sanitario sulle
strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari
necessari.
  2.  Ai fini di cui alle lettere a), b), c) del comma
1 i comuni, singoli od associati, mettono a
disposizione del servizio veterinario locali
adeguati.
  3.  Le Unità  sanitarie locali devono altresì  assicurare
sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani
vaganti, la relativa comunicazione al comune
interessato e la consegna dei cani
catturati o restituiti alle strutture di ricovero
previa effettuazione delle profilassi
previste dal comma 1 lettera a);
  b) il ritiro e la consegna alle strutture di
ricovero con pronto soccorso dei cani e
gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni
di protezione animale;
  c) il servizio di cattura gatti per l' effettuazione
dei programmi di intervento per
diminuire il fenomeno del randagismo,
previsti dall' articolo 11;
  d) il ritiro delle spoglie animali per l' avvio
alla sardigna.
  4.  I compiti di cui al comma 3 lettere a), b), c)
nonchè  il ritiro delle spoglie di cani e gatti
per l' avvio alla sardigna possono essere affidati
in convenzione alle associazioni di protezione
animale.

 

 

ARTICOLO 9

 (Criteri per la risanamento e la costruzione di
strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza
per cani)
 1.  La Giunta regionale, detta i criteri cui i comuni
singoli o associati e le comunità  montane
debbono attenersi per il risanamento e
la costruzione di strutture di ricovero, pronto
soccorso e degenza per cani.
  2.  Tali criteri riguardano:
a) per il risanamento dei canili:
1) i requisiti minimi per attuare il risanamento
in riferimento all' area, alla
struttura di ricovero e alla suddivisione
dei relativi reparti;
  b) per la costruzione di rifugi per cani:
1) i requisiti dell' area destinata all' ubicazione
della struttura di ricovero,
pronto soccorso e degenza;
  2) la suddivisione ed i requisiti dei reparti
all' interno dell' area recintata.
  3.  La Giunta regionale può  concedere deroghe
ai criteri di cui al comma 1 sulla base di
effettive esigenze documentate dai comuni,
singoli o associati, o dalle comunità  montane.
  4.  Le strutture di ricovero devono comunque
garantire buone condizioni di vita per i cani,
il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la
tutela del benessere degli animali.

 

 

ARTICOLO 10

 (Divieto di sperimentazione e condizioni per la
soppressione dei cani)
 1.  I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati
per rinuncia alla proprietà  o al possesso non
possono essere usati a scopo di sperimentazione
salvo quanto stabilito dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116, nè  essere
soppressi, fatto salvo quanto stabilito al
comma 2.
  2.  La soppressione dei cani, ivi compresi quelli
di proprietà  e salvo quanto stabilito dagli
articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con dPR nº
320/ 1954 e successive modificazioni, è  consentita
esclusivamente se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità .
  Alla soppressione provvedono in modo eutanasico
medici veterinari.
  3.  E' vietato fare commercio o cessione gratuita
di cani o gatti al fine di sperimentazione.

 

 

ARTICOLO 11

 (Controllo delle nascite dei cani e gatti randagi)
 1.  Al fine di diminuire il fenomeno dei randagismo,
i servizio veterinari delle Unità  sanitarie
locali, sentite le associazioni di protezione
animale o su proposte delle stesse, individuano
interventi preventivi e successivi, atti
al controllo delle nascite dei cani e dei gatti
randagi.
  2.  Gli interventi di cui al comma 1 vengono
effettuati dai veterinari delle Unità  sanitarie
locali o dai veterinari delle società  cinofile e
delle associazioni di protezione animale
nonchè  da medici veterinari liberi professionisti
a tal fine convenzionati con le USL.
  3.  La Giunta regionale elabora ed approva, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lo schema di convenzione.

 

 

ARTICOLO 12

 (Programma di prevenzione del randagismo)
 1.  La Giunta regionale adotta, sentite le associazioni
di protezione animale e venatorie
che operano in ambito regionale, un programma
di prevenzione del randagismo con
i seguenti contenuti:
a) iniziative di informazione da svolgere
anche in ambito scolastico al fine di conseguire
un corretto rapporto di rispetto
della vita animale e la difesa del suo habitat;
  b) corsi di aggiornamento o formazione
per il personale della Regione, degli enti
locali e delle Unità  sanitarie locali addetto
ai servizi di cui alla presente legge
nonchè  per le guardie zoofile volontarie
che collaborano con le Unità  sanitarie
locali e con gli enti locali.
  2.  I corsi di aggiornamento o formazione di cui
al comma 1 possono essere realizzati anche
sulla base di convenzioni con enti pubblici,
con le associazioni animaliste, protezionistiche
e venatorie riconosciute.

 

 

ARTICOLO 13

 (Protezione dei gatti)
 1.  E' vietato maltrattare i gatti che vivono in
stato di libertà  sul territorio.
  2.  Nessuno può  procedere alla cattura o sopprimere
dei gatti salvo che nei casi e nei modi
previsti dalla presente legge.  I gatti possono
essere soppresso soltanto se gravemente malato
i incurabili.
  Alla soppressione provvedono in modo eutanasico
medici veterinari.
  3.  per le finalità  di cui all' articolo 11, alla cattura
dei gatti e al relativo trasporto provvedono
direttamente il servizio veterinario
dell' Unità  sanitaria locale territorialmente
competente, oppure le associazioni di protezione
animale sulla base di programmi di
intervento concordati con il servizio veterinario
della Unità  sanitaria locale.
  4.  Al fine di consentire i programmi d' intervento
di cui al comma 3 i comuni, a richiesta
delle associazioni interessate, mettono a disposizione
adeguati locali.
  5.  I gatti sterilizzati sono reintrodotti nel loro
gruppo o territorio previo tatuaggio di un
segno di riconoscimento.
  6.  Gli enti o associazioni e singoli privati da
questi segnalati possono d' intesa con le Unità
sanitarie locali avere in gestione le colonie
dei gatti che vivono in stato di libertà , curandone
la salute, le condizioni di vita e l' alimentazione.
  7.  I gatti non possono essere usati a scopo di
sperimentazione salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

 

 

ARTICOLO 14

 (Aree di protezione per i gatti)
 1.  Per favorire i controlli sui gatti che vivono
in stato di libertà  i comuni, avvalendosi della
collaborazione delle associazioni di protezione
animale, provvedono a individuare le
zone dove esiste la più  alta concentrazione
di gatti vaganti e provvedono, ove possibile,
ad allestire in località  adatte, come parchi e
giardini, aree di protezione.
  2.  Nel caso di esecuzione di opere pubbliche in
zone frequentate da gatti, il comune, sentite
le Associazioni di protezione animale, provvede,
ove possibile, al trasferimento degli
stessi in aree di protezione o in altre aree
idonee.
  3.  Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono
essere concordate dai comuni con i Consigli
circoscrizionali ove esistenti.

 

 

ARTICOLO 15

 (Contributi regionali)
 1.  La Regione eroga ai comuni e ad altri enti
locali contributi per il risanamento e la costruzione
di strutture pubbliche o private di
ricovero per cani.
  2.  I privati possono realizzare strutture di ricovero
per cani, avvalendosi dei contributi
pubblici che vengono erogati sulla base di
convenzioni in atto con il comune territorialmente
competente, sulla base di un disciplinare
tipo adottato dalla Giunta regionale.
  3.  A tal fine si provvede con:
a) la quota parte del Fondo prevenzione
randagismo previsto dall' articolo 8,
comma 2 della legge 14 agosto 1991, nº
281 istituito presso il Ministero della sanità
e ripartito annualmente con decreto
ministeriale;
  b) i fondi regionali.
  3.  La Regione può  destinare una somma non
superiore al 25 per cento dei fondi di cui al
comma 1 lettera a) per la realizzazione di
interventi di competenza regionale di cui
all' articolo 3 della legge n. 281/ 1991.

 

 

ARTICOLO 16

 (Concessione del contributo)
 1.  La Giunta regionale, con propria deliberazione
provvede a dettare i criteri, le modalità
e i termini per la presentazione delle
domande e per la concessione del contributo.
  2.  La deliberazione è  pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria.

 

 

ARTICOLO 17

 (Tutela del patrimonio zootecnico)
 1.  La Giunta regionale dispone i criteri e le
modalità  per l' indennizzo agli imprenditori
agricoli delle perdite di bestiame causate da
cani randagi o inselvatichiti.

 

 

ARTICOLO 18

 (Funzioni di vigilanza)
 1.  Il comune e le Unità  sanitarie locali, esercitano
le funzioni di vigilanza sull' osservanza
delle leggi e dei regolamenti generali e locali
relativi alla protezione degli animali.
  2.  Le funzioni di cui al comma 1 che comprendono
la vigilanza ecologica sul territorio
al fine di salvaguardare la salubrità
degli ambienti di vita degli animali sono
esercitate altresì  a titolo volontario e gratuito
dalle guardie zoofile dell' ENPA e delle
altre associazioni di protezione animale in
base ad apposito regolamento regionale.
  3.  Le guardie di cui al comma 2 assumono la
qualifica di agenti di polizia amministrativa,
previo superamento dell' esame finale del
corso di formazione di cui all' articolo 12,
comma 1, lettera b).
  4.  Nell' esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo le guardie zoofile di cui al
comma 2 si qualificano esibendo apposito
tesserino personale e distintivo fornito dalla
Regione.

 

 

ARTICOLO 19

 (Sanzioni)
 1.  In caso di inosservanza delle disposizioni di
cui alla presente legge si applicano le seguenti
sanzioni:
a) da lire 150.000 a lire 450.000 per la mancata
iscrizione del proprio cane all' anagrafe
canina e l' inosservanza degli altri
obblighi previsti dall' articolo 2;
  b) da lire 100.000 a lire 300.000 per chi
omette di sottoporre il proprio cane al
tatuaggio secondo le modalità  previste
dall' articolo 3 eccettuato il caso in cui il
proprietario abbia richiesto che a ciò
provveda il servizio veterinario della
Unità  sanitaria locale;
  c) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le
violazioni di cui all' articolo 4;
  d) da lire 2.000.000 a lire 4.500.000 per le
violazioni di cui all' articolo 10, comma
1 e all' articolo 13, commi 2 e 7;
  2.  Sono proventi delle sanzioni di cui al comma 1
sono riscossi dalle Unità  sanitarie locali territorialmente
competenti.
  Gli stessi sono utilizzati per le finalità  di cui
alla legge n. 281/ 1991.
  3.  Alle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui alla presente legge si applica la legge
regionale 14 aprile 1983, n. 11.

 

 

ARTICOLO 20

 (Norma finanziaria)
 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
  a) per gli interventi di cui all' articolo 15,
comma 3, lettera a) mediante i seguenti
capitoli iscritti nel bilancio regionale come
segue:
OMISSIS
 2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si può
provvedere con legge di bilancio.

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
  a) per gli interventi di cui all' articolo 15,
comma 3, lettera a) mediante i seguenti
capitoli iscritti nel bilancio regionale come
segue:
  - nello stato di previsione dell' entrata,
capitolo 1799 " Quota del fondo per
la realizzazione di interventi in materia
di animali di affezione e prevenzione
del randagismo";
OMISSIS
 2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si può
provvedere con legge di bilancio.

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
  a) per gli interventi di cui all' articolo 15,
comma 3, lettera a) mediante i seguenti
capitoli iscritti nel bilancio regionale come
segue:
OMISSIS
- nello stato di previsione della spesa,
capitolo 4820 " Ripartizione del fondo
per la realizzazione di interventi
in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo;
OMISSIS
 2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si può
provvedere con legge di bilancio.

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
OMISSIS
b) per gli interventi di cui all' articolo 15,
comma 3, lettera b) mediante:
OMISSIS
 2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si può
provvedere con legge di bilancio.

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
OMISSIS
b) per gli interventi di cui all' articolo 15,
comma 3, lettera b) mediante:
  - utilizzazione di quota pari a lire
500.000.000 in termini di competenza
del " Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di
investimento per ulteriori programmi
di sviluppo" iscritto al capitolo
9530 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l' anno finanziario
1993;
OMISSIS
 2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si può
provvedere con legge di bilancio.

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
OMISSIS
b) per gli interventi di cui all' articolo 15,
comma 3, lettera b) mediante:
OMISSIS
- istituzione, ai sensi dell' articolo 31
della legge regionale 4 novembre
1977 n. 42, nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' anno
finanziario 1994, del capitolo 4825
" Contributi a favore dei comuni ed
altri enti locali per il risanamento e la
costruzione di strutture di ricovero
per cani" con lo stanziamento di lire
500.000.000 in termini di competenza.
  2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si può
provvedere con legge di bilancio.

 2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si può
provvedere con legge di bilancio.

 

 

ARTICOLO 21

 (Norme transitorie)
 1.  In prima applicazione della presente legge
resta salvo lo schema di convenzione approvato
con deliberazione della Giunta regionale
n. 4273 del 31 agosto 1989 attuativo
dell' articolo 4, comma 3 della legge regionale
18 aprile 1985, n. 22 e successive modificazioni
ed integrazioni.
  2.  Le guardie zoofile di cui all' articolo 18 già  in
possesso del riconoscimento prefettizio di
" Guardia giurata particolare" all' entrata in
vigore della presente legge, assumono, a richiesta
e previo parere dell' Associazione di
protezione animale di appartenenza, la qualifica
di agenti di polizia amministrativa.
  3.  Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale stabilisce
i criteri per la concessione dei contributi
di cui all' articolo 15 e i criteri per il risanamento
e la costruzione di strutture di ricovero
per cani di cui all' articolo 9.
  4.  Entro sei mesi dall' entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale, approva il regolamento
di cui all' articolo 18 comma 2.

 

 

ARTICOLO 22

 (Abrogazione di norme)
 1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  a) 18 aprile 1985, n. 22;

 1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
b) 9 dicembre 1986, n. 33;

 1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
c) 18 novembre 1987 n. 35;

 1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
d) 27 aprile 1990 n. 24.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
 Data a Genova, addì  24 marzo 1994